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Ordinanza — n. 39056/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to missing request for new penalty substitution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The court found that the remitted trial scope excluded further evaluations on penalty substitution under the new law. Since the defendant failed to request this specific substitution during the appellate hearing, the lower court lacked authority to address it.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 71, comma 1, lett. a D. Igs. 150 del 2022; Art. 20-bis cod. pen.; Art. 585, comma 4, cod. proc. pen. The appellate court is bound by the remitted scope of the trial and cannot evaluate new penalty substitution measures unless the defendant explicitly requests them during the hearing.

Parole chiave

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penalty substitution appellate scope inadmissible appeal new sanctions procedural request sanzione sostitutiva adeguamento della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Art. 71, comma 1, lett. a D. Igs. 150 del 2022
Il perimetro del giudizio di rinvio escludeva che la Corte di merito potesse compiere ulteriori valutazioni in relazione alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett.
Art. 20-bis cod. pen.
150 del 2022 anche tenuto conto che, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod.
Art. 585, comma 4, cod. proc. pen.
pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello e che, nel caso in esame, non era stata proposta;
art. 648 cod. pen
art. 20-bis cod. pen
150 del 2022 anche tenuto conto che, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Miceli Mauro, nato il 03/09/1980 a Patti avverso la sentenza del 02/03/2023 della Corte di appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è proposto per motivi manifestamente infondati tenuto conto dell'ambito del giudizio di rinvio rimesso alla Corte di appello a seguito di annullamento disposto con sentenza di questa Corte del 8 febbraio 2022 limitato alla rideterminazione della pena correttamente determinata in quella di mesi otto di reclusione ed euro 200 di multa valorizzando i precedenti penali a carico dell'imputato in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. .

Il perimetro del giudizio di rinvio escludeva che la Corte di merito potesse compiere ulteriori valutazioni in relazione alla sostituzione della pena ai sensi dell'art. 71, comma 1, lett. a D. Igs. 150 del 2022 anche tenuto conto che, affinché il giudice d'appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove sanzioni sostitutive di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che deve essere formulata non necessariamente con l'atto di appello o con i motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma anche - al più tardi - nel corso dell'udienza di discussione d'appello e che, nel caso in esame, non era stata proposta;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr