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Ordinanza — n. 39054/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of new grounds and reproduction of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39054/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Amjad Mohammed inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's assessment of drug quantity and sentencing mitigation, but the Court found his arguments merely reproduced those already rejected by the Court of Appeal. Consequently, the decision was upheld because the appeal offered no new factual or legal grounds to disturb the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately refuted by the appellate court or lacks new grounds sufficient to justify a review of the final judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reproduction of appellate reasoning lack of new grounds drug quantity assessment sentencing mitigation denial partecipazione al reato complicità in sottrazione d'imposta favoreggiamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
Art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMJAD MOHAMMED nato il 15/03/1986 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Amjad Mohammed; OSSERVA rilevato che il primo motivo di ricorso risulta riproduttivo di analoga censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha messo in evidenza come la diversa qualità e la quantità della sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina fosse incompatibile con l'uso personale anche in ragione dell'inconferenza della certificazione del SERT che non consentiva di ritenere che il ricorrente facesse smodato uso di stupefacenti di cui si attestava un uso occasionale; che i Giudici di merito hanno apprezzato il ridotto reddito percepito, per come dallo stesso imputato dichiarato in sede di interrogatorio, giudicato non in linea con la provvista di sostanza rinvenuta e sequestrata; ritenuto che corretta risulta la risposta in merito alla negata concessione dell'attenuante dì cui all'art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309 del 1990 in considerazione dell'inutilità del riconoscimento di tale Kalemaj (già oggetto di intercettazione), avendo già valorizzato le dichiarazioni in ordine a quanto riferito dall'imputato circa il sequestro di 17 chilogrammi di hashish (dichiarazioni ritenute estranee alla attività di collaborazione) ai fini delle concesse attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i