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Ordinanza — n. 39051/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere reiteration of lower court arguments regarding assault charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39051/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already fully evaluated by the District Court. The appellant challenged a conviction for assault and threats, arguing against the denial of generic mitigating circumstances and the application of recidivism based on his criminal history. The court rejected these claims, finding them devoid of logical flaws and consistent with the escalating nature of the defendant's conduct from verbal threats to physical violence.

Regesto Legislator

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Art. 337, 635 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal that simply reiterates arguments already exhaustively examined by the lower court without presenting new elements or manifest illogicality is inadmissible.

Parole chiave

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mere reiteration of arguments inadmissible appeal assault and threats generic mitigating circumstances recidivism application escalating criminal conduct Cassa delle ammende istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 635 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Gangarossa Salvatore, nato a Agrigento il 09/03/1971 avverso la sentenza del 29/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt.337 e 635 cod. pen., è inammissibile perché costituisce la mera riedizione dei motivi di appello, compiutamente valutati dalla Corte distrettuale pervenuta, con argomentazioni prive di manifesta illogicità, alla conferma della sentenza di primo grado e che ha denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche valorizzando i precedenti penali dell'imputato - che gli sono valsi anche l'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva- e l'assenza di elementi di giudizio positivamente apprezzabili e l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. alla luce della dinamica ingravescente della condotta passata dalle minacce verbale, allo spintonamento degli agenti e culminata, nei locali del Commissariato, nella frantumazione dei vetri di una porta finestra della sala di attesa.

In particolare, il diniego di applicazione delle generiche, motivato dalla reiterazione di precedenti e intensità del dolo, sfugge a rilievi nella sede di legittimità perché non contrassegnato da evidenti illogicità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 2