Criminal appeal dismissed as inadmissible for manifestly unfounded grounds regarding aggravated threats and prior violent conduct.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ienna Cristian inadmissible due to manifestly unfounded grounds. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a punitive treatment and an increased sentence for aggravated threats and prior violent conduct. The court upheld the decision because the lower court's assessment of the defendant's violent nature and the escalating nature of the facts was justified without violating the prohibition of reformatio in peius.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal is inadmissible if proposed for manifestly unfounded grounds, allowing the court to confirm a heavier sentence based on the defendant's violent nature and the escalating nature of the facts without violating the prohibition of reformatio in peius.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ienna Cristian, nato a Palermo il 19/5/2001 avverso la sentenza del 13/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione ai reati di cui agli artt. 337 cod. pen. e altro è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati. Correttamente la Corte di appello ha confermato il trattamento punitivo che era stato determinato, con applicazione delle generiche, in misura superiore al minimo edittale valorizzando I4indole violenta dell'imputato e i suoi precedenti; anche la misura dell'aumento di pena inflitto per la continuazione è stata ritenuta adeguata tenuto conto della ingravescente modalità dei fatti oggetto di contestazione con i reati di minaccia aggravata.
Si tratta di una valutazione che, senza ledere il divieto di reformatio in peius, ha giustificato congruamente la misura dell'aumento di pena. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre