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Ordinanza — n. 39049/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39049/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39049/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALESSIO nato a PALERMO il 16/07/1986 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pagano Alessio; OSSERVA rilevato che il primo motivo di ricorso risulta declinato in fatto nella parte in cui censura la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al riconoscimento del Pagano quale soggetto che ebbe a fornire la sostanza stupefacente di cui ai capi n. 14 e 15, a fronte di completa e non illogica motivazione della decisione che fa riferimento alle contestuali operazioni di accertamento della polizia giudiziaria ed al determinante dato che vedeva il ricorrente intercettato all'interno della propria abitazione, elementi che il ricorrente tenta di valutare disgiuntamente e non, come effettuato dai Giudici di merito, nel loro complesso; rilevato che corretta risulta l'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. alla luce dell'apprezzata condotta giudicata non occasionale e, pertanto, di non scarsa offensività in quanto tale da denotare una certa professionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39049/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 14 e 15, a fronte di completa e non illogica motivazione della decisione che fa riferimento alle contestuali operazioni di accertamento della polizia giudiziaria ed al determinante dato che vedeva il ricorrente intercettato all'interno della propria abitazione, elementi che il ricorrente tenta di valutare disgiuntamente e non, come effettuato dai Giudici di merito, nel loro complesso; rilevato che corretta risulta l'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. alla luce dell'apprezzata condotta giudicata non occasionale e, pertanto, di non scarsa offensività in quanto tale da denotare una certa professionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione dei doveri professionali ripetibili dell'avvocato deduzione delle spese professionali sanzione disciplinare dell'avvocato caso di rigore economico parzialità dell'esperto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO ALESSIO nato a PALERMO il 16/07/1986 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pagano Alessio; OSSERVA rilevato che il primo motivo di ricorso risulta declinato in fatto nella parte in cui censura la valutazione operata dalla Corte di appello in merito al riconoscimento del Pagano quale soggetto che ebbe a fornire la sostanza stupefacente di cui ai capi n. 14 e 15, a fronte di completa e non illogica motivazione della decisione che fa riferimento alle contestuali operazioni di accertamento della polizia giudiziaria ed al determinante dato che vedeva il ricorrente intercettato all'interno della propria abitazione, elementi che il ricorrente tenta di valutare disgiuntamente e non, come effettuato dai Giudici di merito, nel loro complesso; rilevato che corretta risulta l'esclusa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod, pen. alla luce dell'apprezzata condotta giudicata non occasionale e, pertanto, di non scarsa offensività in quanto tale da denotare una certa professionalità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1