Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 39048/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 39048/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 39048/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

La Corte di appello di Bar?: con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Francesco Miscioscia a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso a Bisceglie il 4 luglio 2015. Con unico motivo di ricorso, ribadito con la memori proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, Francesco Miscioscia chiede l'annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge (art. 178, lett.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Sentenza — n. 39048/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., commesso a Bisceglie il 4 luglio 2015. Con unico motivo di ricorso, ribadito con la memori proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, Francesco Miscioscia chiede l'annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge (art. 178, lett.

Parole chiave

Generato dall'IA
notificazione viziata notificazione mediante pubblicazione disobbedienza alla decisione dell'autorità notificazione fittizia notificazione per mezzo di usciere minaccia contro le autorità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
La Corte di appello di Bar?: con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Francesco Miscioscia a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso a Bisceglie il 4 luglio 2015.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Miscioscia Francesco, nato a Corato il 03/04/1981 avverso la sentenza del 16/01/2023 della Corte di appello di Bari visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bar?: con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna di Francesco Miscioscia a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., commesso a Bisceglie il 4 luglio 2015.

2. Con unico motivo di ricorso, ribadito con la memori proposta in vista della trattazione dell'odierna udienza, Francesco Miscioscia chiede l'annullamento della sentenza e denuncia violazione di legge (art. 178, lett.

c) cod. proc. pen.) per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione all'udienza in appello in quanto erroneamente si era ritenuta eseguita la notifica del decreto di citazione all'udienza di appello a mani del padre dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso di Francesco Miscioscia è stato assegnato alla Settima Sezione Penale della Corte perché il motivo di ricorso appariva manifestamente infondato, ritenendo condivisibili le conclusioni svolte nella sentenza impugnata sulla regolare notifica del decreto di citazione in appello per l'udienza del 16 gennaio 2023 conclusione che non è condivisa dal Collegio che, viceversa, ritiene fondato il motivo di ricorso dell'imputato, sebbene la intervenuta estinzione del reato per prescrizione osti all'annullamento con rinvio della sentenza che, pertanto, deve essere annullata senza rinvio con declaratoria di prescrizione del reato.

Evidente, infatti, l'errore in cui è incorsa la Corte di appello di Bari poiché la raccomandata in atti, attestante la consegna all'imputato, fa riferimento a persona diversa (Andrea Miscioscia) e reca diverso numero di procedimento in appello (RG 3471/2016) a fronte di quello 1654/22021 relativo al procedimento a carico di francesco Miscioscia definito all'udienza del 16 gennaio 2023. 2.La sentenza impugnata non può, tuttavia, essere annullata con rinvio dovendo rilevarsi, in presenza di ricorso che non è, per le ragioni illustrate, inammissibile, la intervenuta prescrizione del reato poiché, avuto riguardo alla data di commissione del fatto, anche tenuto conto della sospensione per giorni sessanta, il reato di resistenza si è prescritto il 4 marzo 2023.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il