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Ordinanza — n. 39047/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest regarding reclassification of crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39047/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by La Malfa Armando inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged a second-instance reclassification of the offense from perjury to simulated crime, arguing it constituted a reformatio in peius. The court rejected this claim because the appellant failed to demonstrate any actual prejudice, noting that his arguments regarding increased sentencing were merely illustrative and did not contest the factual reconstruction.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to demonstrate a specific interest in the outcome, particularly when the alleged aggravation of the penalty is not substantiated by concrete prejudice.

Parole chiave

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reformatio in peius inadmissible appeal lack of interest crime reclassification perjury vs simulation court costs Cassazione ordinanza modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MALFA ARMANDO nato a MESSINA il 07/10/1961 avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Malfa Armando; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si contesta la riqualificazione operata dalla Corte di appello sul presupposto di una reformatio in peius della decisione di primo grado che aveva qualificato l'inizialmente contestato delitto di calunnia in quello di simulazione di reato risulta manifestamente infondato visto che nessun pregiudizio risulta aver conseguito il ricorrente che, infatti, enuncia a titolo esemplificativo l'inasprimento della pena, la possibilità dell'arresto ed emissione di misura cautelare, differenze per cui non vi è interesse (aumento di pena espressamente escluso) o sono eccentriche rispetto all'intervenuta qualificazione in sede di merito dei fatti la cui ricostruzione non viene in alcun modo contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/