Italian Court dismisses appeal as sentencing calculation was correct based on statutory mitigation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Mohamadou's appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly calculated the sentence. The appellant argued against the final term, but the court found the base penalty and reductions for surrender and prior acquiescence were legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal challenging a criminal sentence is inadmissible if the first instance court correctly applied statutory mitigation rules regarding surrender and prior acquiescence to determine the final penalty.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDE MOHAMADOU (CUI 05ERNQH) nato il 01/01/2001 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Balde Mohamadou; OSSERVA rilevato che corretta risulta la motivazione in merito alla ritenuta congrua quantificazione della pena determinata, anche alla luce della perizia disposta in sede di gravame, quanto a pena base (poi ridotta a mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per le concesse attenuanti generiche e per il rito) in un anno e sei mesi di reclusione ed euro 2.700 ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sia a cagione della complessiva condotta del ricorrente che aveva ceduto parte della sostanza, sia per la personalità del medesimo che aveva potuto giovarsi di precedente sentenza ex art. 131-bis cod. pen. per analogo reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0