Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39043/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39043/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39043/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ROSARIO nato a NAPOLI il 13/06/1964 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iervolino Rosario; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto esistente il dolo del delitto a seguito di appena trenta minuti di differenza tra l'orario in cui non veniva trovato in casa e quello in cui era stato autorizzato ad allontanarsi è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ne ha apprezzato la consistenza e, conseguentemente, l'elemento soggettivo alla base della volontaria violazione della detenzione domiciliare; rilevato che egualmente riproduttivo di censura motivatamente confutata dai Giudici di merito risulta il secondo motivo con cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa a causa della particolare intensità del grado di colpevolezza del reo; ritenuto che generico risulta il terzo motivo con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invero riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39043/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., esclusa a causa della particolare intensità del grado di colpevolezza del reo; ritenuto che generico risulta il terzo motivo con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invero riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
gravità della pena punibilità circostanza attenuante scemata imputabilità commisurazione della pena minorile caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERVOLINO ROSARIO nato a NAPOLI il 13/06/1964 avverso la sentenza del 28/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Iervolino Rosario; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso con cui si censura la parte della decisione che ha ritenuto esistente il dolo del delitto a seguito di appena trenta minuti di differenza tra l'orario in cui non veniva trovato in casa e quello in cui era stato autorizzato ad allontanarsi è generico e riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ne ha apprezzato la consistenza e, conseguentemente, l'elemento soggettivo alla base della volontaria violazione della detenzione domiciliare; rilevato che egualmente riproduttivo di censura motivatamente confutata dai Giudici di merito risulta il secondo motivo con cui si critica la mancata applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., esclusa a causa della particolare intensità del grado di colpevolezza del reo; ritenuto che generico risulta il terzo motivo con cui si deduce la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche invero riconosciute in termini di equivalenza rispetto alla contestata recidiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso