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Ordinanza — n. 39041/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding home detention duration relevance under Art. 47-sexies O.P. and Constitutional Court ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39041/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore IEVA inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the duration of his home detention, occurring without specific tribunal authorization, should be considered relevant for responsibility. The court rejected this, noting the lower court correctly determined that such detention fell outside the scope of Article 47-sexies of the Penal Code, a point already clarified by the Constitutional Court.

Regesto Legislator

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Art. 47-sexies, O.P.; Art. 137 Cost.: The duration of home detention occurring outside authorized hours does not constitute a relevant circumstance for criminal responsibility when the measure falls outside the statutory scope defined by the Penal Code and clarified by Constitutional jurisprudence.

Parole chiave

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home detention duration Article 47-sexies Penal Code Constitutional Court ruling criminal responsibility relevance procedural inadmissibility Cassa delle ammende Italian Penal Code aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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Art. 47-sexies, O.P.
Art. 137 Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IEVA SALVATORE nato a ANDRIA il 20/11/1988 avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di leva Salvatore; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente la responsabilità per la scarsa rilevanza dell'allontanamento risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura confutata dalla Corte di appello che ha rappresentato come la detenzione domiciliare del ricorrente non fosse ricompresa nella previsione dell'art. 47-sexies, 0.P., interessata dalla pronuncia della Corte costituzionale e che, pertanto, nessuna rilevanza assumesse la durata dell'allontanamento dall'abitazione realizzatosi in orario non coperto da idonea autorizzazione del Tribunale di Sorveglianza; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15