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Ordinanza — n. 39039/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing lower court's finding of photographic identification during vehicle stop.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39039/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared Mario Mandurrino's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's finding of liability, but the Court noted his complaint was generic and merely repeated a challenge already successfully refuted by the Court of Appeal. The decision relied on the appellate court's factual finding that the appellant was identified through a photographic recognition by an officer during a vehicle stop.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and repetitive of arguments already correctly refuted in the second instance judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive argument second instance court costs photographic identification vehicle stop esame e criteri di identificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANDURRINO MARIO nato a SAN MARCO IN LAMIS il 28/06/1988 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mandurrino Mario; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come l'identificazione del ricorrente è intervenuta a seguito di certo riconoscimento fotografico da parte dell'operante che ebbe ad effettuare il controllo reiteratamente interessato dalla condotta tesa all'investimento del Mandurrino in occasione del tentativo di fermare il veicolo a bordo del quale costui viaggiava; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15