Criminal appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation outside cassation scope.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Farina Andrea inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant attempted to challenge the lower court's finding of criminal responsibility and sentencing by arguing for a factual re-evaluation of the duration of the drug cultivation. The court rejected this because the request sought a new assessment of facts, which is strictly prohibited under Article 73, paragraph 5, of D.P.R. 309/1990, as the appellate court had already established the facts based on the defendant's admission.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; An appeal to the Court of Cassation cannot be used to request a re-evaluation of facts or a new assessment of criminal responsibility when the lower court has already established these elements, as such requests fall outside the scope of the admissibility of cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Farina Andrea, nato a Pagani il 24/03/1961 avverso la sentenza del 07/11/2022 della Corte di appello di Salerno visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato e mancata qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato, anche sulla scorta della sua ammissione dell'addebito, una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità: la protrazione nel tempo della condotta di coltivazione, è stata adeguatamente valorizzata sia per escludere la lieve entità r\ del fatto che la determinazione della pena, in misura non coincidente con il minimo editale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 20