Italian court dismisses appeal as groundless criticism of expert report on personality disorders and alcohol abuse.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Marotta Maico inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of full criminal responsibility based on an expert report linking his personality disturbances to alcohol and drug abuse. The court ruled the appeal groundless because the defense merely criticized the expert's conclusions without providing substantive legal arguments to overturn the established facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, particularly when the defense limits itself to criticizing the merit court's expert findings without offering new substantive legal arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA MAICO nato a AGROPOLI il 06/11/1991 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Marotta Maico; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta imputabilità con riferimento agli esiti della perizia disposta risulta manifestamente infondato e declinato in fatto nella parte in cui la difesa si limita a criticare gli esiti della perizia disposta dal Collegio di merito che ha concluso per la piena capacità di intendere e di volere del ricorrente al momento del fatto riconducendo i disturbi della personalità all'abuso di alcol e di sostanze stupefacenti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/