Italian Court dismisses appeal for factual re-evaluation of drug possession liability under Art. 73 DPR 309/1990.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a factual reassessment of the defendant's criminal responsibility regarding drug possession, citing the location of the seizure and detention methods. The court rejected this because the appeal sought a purely factual re-evaluation, which is outside the scope of the Court of Cassation's jurisdiction to review only legal errors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; The Court of Cassation cannot entertain appeals based on a mere factual re-evaluation of criminal responsibility when the lower court's findings are not illogical and the appeal lacks proof of exclusive personal use.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Di Gioia Marco, nato a Marino il 20/01/1991 avverso la sentenza del 09/01/2023 della Corte di appello di Roma visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità e che non vi fosse prova della destinazione delle droga caduta in sequestro all'uso esclusivamente personale in ragione delle concrete modalità dell'accertamento (presenza dell'imputato in una notoria piazza di spaccio e modalità di detenzione della droga);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 202