Ordinanza — n. 39033/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ndreu Arben, nato in Albania il 21/05/1977 avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato - sulla scorta delle risultanze di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese da tale Curri- una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39033/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Ndreu Arben, nato in Albania il 21/05/1977 avverso la sentenza del 21/04/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge dal momento che la prospettazione difensiva svolta con i motivi di ricorso sulla responsabilità dell'imputato è volta a conseguire, in presenza di argomentazioni non illogiche con le quali la Corte territoriale ha ritenuto accertata la penale responsabilità dell'imputato - sulla scorta delle risultanze di intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni rese da tale Curri- una rivalutazione meramente in fatto estranea al sindacato di legittimità in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023