Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for resisting public official and drunk driving at night.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject the request for leniency. The appellant argued for reduced sentencing, but the appellate court had already determined that the gravity of resisting a public official and driving drunk at night precluded any mitigating circumstances. Consequently, the court found the appellate reasoning logical and complete, rendering the appeal legally unchallengeable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the appellate court's reasoning on the absence of mitigating circumstances is logical, complete, and thus unchallengeable in terms of legality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAOIMRI AHMED nato il 11/04/1990 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Laoimri Ahnned; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso tesi alla complessiva attenuazione del trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla richiesta concessione delle attenuanti generiche risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e in diritto dalla Corte di appello che ha rilevato come la gravità dei fatti contestati (resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebrezza alcolica in tempo di notte) e l'assenza di elementi positivi erano di ostacolo ad una attenuazione della pena, ritenuta congrua; che la motivazione resa sul punto, contrariamente a quanto apoditticamente affermato nel ricorso, risulta logica e completa e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/