Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39030/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39030/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39030/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
espressioni sconvenienti ingiuria reati contro la pubblica autorità minaccia all'ordine pubblico pubblica intimidazione minaccia contro le autorità
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0