Ordinanza — n. 39030/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39030/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA ROSA GAETANO nato a MOTTOLA il 03/05/1987 avverso la sentenza del 18/10/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di La Rosa Gaetano; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come le frasi rivolte al pubblico ufficiale avessero chiara valenza intimidatoria e fossero funzionali ad impedire l'accertamento in atto e la contestazione di violazione al codice della strada; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/0