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Ordinanza — n. 39029/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as defense rights were effectively guaranteed by appointed counsel despite procedural irregularities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39029/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's decision to revoke the suspended sentence. The appellant argued that the appointment of court-appointed counsel was procedurally flawed due to a lack of communication regarding the withdrawal of private counsel. The court ruled that the defense rights were effectively guaranteed because the appointed lawyer was present at all hearings, rendering the procedural defect immaterial to the outcome.

Regesto Legislator

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Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 164, comma 4, cod. proc. pen.: The appointment of court-appointed counsel cures any procedural defect regarding the withdrawal of private counsel if the appointed lawyer effectively guarantees the right of defense at all proceedings.

Parole chiave

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court-appointed counsel suspended sentence revocation right of defense procedural defect inadmissible appeal ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto corretta la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.
Art. 97, comma 1, cod. proc. pen.
309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto corretta la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod.
Art. 164, comma 4, cod. proc. pen.
Ineccepibile anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in applicazione della regula iuris di cui all'art. 164, comma 4, cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
art. 97, comma 1 cod. proc. pen
di un difensore di ufficio stante la rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia che non risultava comunicata all'imputato piuttosto che la nomina di difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen..
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Picciafoco Michele, nato a Ravenna il 08/11/1993 avverso la sentenza del 18/11/2022 della Corte di appello di Bologna visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sono manifestamente infondati perché la sentenza di appello, in linea con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto corretta la nomina, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. di un difensore di ufficio stante la rinuncia al mandato difensivo del difensore di fiducia che non risultava comunicata all'imputato piuttosto che la nomina di difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97, comma 1 cod. proc. pen.. La sentenza impugnata (pag.

4) ha, altresì, evidenziato che alcuna concreta lesione dei diritti di difesa dell'imputato ebbe mai a verificarsi per la presenza del difensore di ufficio a tutte le udienze essendo, così, garantita la effettività del diritto di difesa. Ineccepibile anche la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in applicazione della regula iuris di cui all'art. 164, comma 4, cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settemb