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Ordinanza — n. 39028/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39028/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39028/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lahriri Radouane, nato in Marocco il 13/10/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 del Tribunale di Lodi visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39028/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;

Parole chiave

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appropriazione indebita di fondi confisca dei beni confisca di valori patrimoniali beni sequestrati sequestro di conti bancari sottrazione di cose sequestrate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Lahriri Radouane, nato in Marocco il 13/10/1997 avverso la sentenza del 31/03/2023 del Tribunale di Lodi visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Rilevato che nei confronti del ricorrente è stata emessa sentenza di applicazione pena per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Ritenuto che il motivo di ricorso sulla confisca della somma di denaro trovata nella sua disponibilità, è generico e manifestamente infondato poiché la misura di sicurezza applicata è stata oggetto di specifica ed adeguata motivazione, incentrata sulla provenienza della somma dall'attività illecita oggetto dell'accertamento e mancata dimostrazione di lecita provenienza; che, pertanto, è generico e manifestamente infondato il motivo di ricorso, relativo alla denuncia del vizio di motivazione che maschera la valutazione alternativa delle circostanze di fatto poste a base del giudizio espresso dal giudice di merito, e, di conseguenza manifestamente infondato anche il vizio di violazione di legge;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il Presid