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Ordinanza — n. 39027/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39027/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Saif Rachid and Tareresa Teresa inadmissible. The appellants argued against the appellate court's refusal to grant generic mitigating circumstances, but the court found their arguments merely repetitive of issues already examined. The decision rests on the principle that generic appeals without specific legal grounds are inadmissible, and the lower court's reasoning was deemed free from manifest illogic.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Appeals must be specific; generic appeals reproducing already examined censure are inadmissible, and the lower court's refusal of generic mitigating circumstances is unreviewable if motivated without manifest illogic.

Parole chiave

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generic appeals inadmissibility mitigating circumstances refusal repetitive censure rejection manifest illogic standard appellate review limits dipendenza da sostanze stupefacenti traffico aggravato di stupefacenti sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv.
Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: Saif Rachid, nato in Marocco il 01/01/1991 Tarantino Teresa, nata a Pisa il 07/06/1983 avverso la sentenza del 14/11/2022 della Corte di appello di Firenze visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi, che presentano unico e comune motivo, sono inammissibili perché proposti per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito.

La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole (cfr. pag.

5) valorizzando come l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti costituisse attività non sporadica ma la fonte di sostentamento essendo gli imputati disoccupati e privi di beni loro intestati; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr