Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to vague and stereotyped complaints regarding sentencing motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by three defendants inadmissible. The court found the complaints regarding omitted sentencing motivation to be mere stereotyped statements lacking any specific connection to the appealed judgment's qualification of facts or punishment. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals based on vague, stereotyped complaints regarding sentencing motivation without specific factual or legal linkage to the contested decision are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MEZA CRESPO ELVIS FERNANDO nato il 08/05/1986 ALAVA ARTEAGA NALDO MARIANO nato il 30/04/1989 ALAVA ARTEAGA BRAULIO GERARDO nato il 30/12/1991 avverso la sentenza del 14/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per la indeterminatezza delle censure relative alla omessa motivazione in punto di pena per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990, censure che risultano - meri enunciati stereotipi, senza alcun collegamento con la sentenza impugnata sulla qualificazione giuridica del fatto, responsabilità degli imputati e trattamento punitivo;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settem