Italian Court dismisses appeal on drug trafficking charges for illogical evidence re-evaluation and false testimony.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought to re-evaluate evidence regarding drug trafficking, arguing the defendant lied about who sold him the drugs. The court rejected this, noting the defendant was caught buying drugs from the same person during an observation service and that his prior criminal record properly supported a recidivism finding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 378 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals challenging the assessment of evidence or the credibility of the accused based on illogical arguments or proven falsehoods are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Zappulla Alessandro, nato a Palermo il 02/03/1980 avverso la sentenza del 20/10/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione alla condanna per il reato di cui all'art.378 cod. pen., è inammissibile perchè volto a proporre un'alternativa valutazione delle fonti di prova in relazione al giudizio di responsabilità, fondato su argomentazioni non manifestamente illogiche e del mendacio dell'imputato sulla identità della persona che gli aveva ceduto lo stupefacente, versione smentita dall'esito del servizio di osservazione durante il quale l'imputato veniva notato mentre si recava a casa di Gaetano Sparacio per l'acquisto di droga;Ritenuto, altresì, che i precedenti penali a carico dell'imputato sono stati correttamente valorizzati per inferirne, in una alle concrete modalità della condotta, la sussistenza della recidiva;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023 Il