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Ordinanza — n. 39021/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints lacking legal merit regarding police conduct.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39021/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely factual complaints rather than legal arguments. The appellant challenged a conviction for obstructing police, arguing the officers acted arbitrarily during a traffic stop and subsequent identification at a service station. The court rejected these claims, finding no arbitrariness in the police actions and deeming the arguments insufficient for a merits review.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or requests for alternative evidence evaluation without legal grounds are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

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obstruction of police inadmissible appeal factual complaints court of cassation arbitrariness standard condotta illecita della polizia infrazione alle norme della circolazione reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Polito Francesco, nato a Petralia Sottana il 22/8/1978 avverso la sentenza del 09/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla richiesta di valutazione alternativa delle fonti di prova in merito alla legittimità dell'intervento della Polizia poiché l'imputato non si era fermato all'alt intimatogli per un controllo su strada dandosi alla fuga e, una volta raggiunto, si era rifiutato di fornire i documenti gettandosi a terra e inveendo contro la Polizia con parole ingiuriose.

Nella descritta dinamica non appare ravvisabile alcuna arbitrarietà della polizia né al momento del controllo su strada né al momento della successiva identificazione dell'imputato, fermatosi ad una stazione di servizio dove veniva controllato e identificato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 settembre 20