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Ordinanza — n. 39020/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as mere factual complaints and rejects recidivism argument.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39020/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against a conviction for theft and the application of recidivism, claiming the lower court erred in identifying the suspect and failing to exclude prior convictions. The court rejected these claims as mere factual complaints, noting the lower court correctly identified the suspect and properly valued the homogeneity of acts and short time interval as indicators of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals based on mere factual complaints or re-litigation of issues already decided by the trial court on correct legal grounds are inadmissible in the court of cassation.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Recidivism Assessment Inadmissible Appeal Factual Complaints Theft Conviction Procedural Costs esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 385 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Brancatelli Fabio, nato a Palermo il 16/07/1988 avverso la sentenza del 07/12/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sulla corretta identificazione dell'imputato e sulla omessa esclusione della recidiva, ritenuta sussistente valorizzando, quale indice di maggiore colpevolezza e pericolosità, la omogeneità delle condotte e il breve lasso temporale decorso dalla precedente condanna; anche la mancata applicazione della causa di non punibilità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.

è stata correttamente motivata richiamando elementi ostativi (la fuga, al momento del controllo) a valutare il fatto come di lieve entità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre