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Ordinanza — n. 39018/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39018/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39018/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amato Ferdinando, nato a Carini il 26/05/1978 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo applicazione di corretta applicazione di criteri giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39018/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo applicazione di corretta applicazione di criteri giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio.

Parole chiave

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oltraggio alla corte difesa d'ufficio ammutinamento di detenuti perseguimento penale per diffamazione disobbedienza alla decisione dell'autorità concussione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Amato Ferdinando, nato a Carini il 26/05/1978 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di censure adeguatamente valutate, e risolte facendo applicazione di corretta applicazione di criteri giuridici ai fini della ritenuta sussistenza dei reati di resistenza e oltraggio.

L'imputato aveva aggredito l'agente di polizia penitenziaria che gli comunicava l'orario di somministrazione della terapia "spintonandolo e mordendolo" e, portato in infermeria, aveva aggredito verbalmente gli agenti scagliando in aria un carrello e rompendo una sedia. Aveva, I inoltre, inveito con parole ingiuriose contro tutti gli agenti, parole che (vedi pagg. 3 e 6 della s.i.) venivano udite dai detenuti del paino. A fronte di tale ricostruzione dei fatti le censure difensive si risolvono nella richiesta di una valutazione di merito, preclusa al giudice di legittimità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre