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Ordinanza — n. 39017/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39017/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardella Carmelo, nato a Palermo il 21/4/1974 A.7 avverso la sentenza del 01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Regesto Legislator

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39017/2023 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione proporzionalità della pena adeguamento della pena riesame dell'entità pena sanzioni penali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990
Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione delle recidiva sottolineando come la il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5 d.P.R.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Cardella Carmelo, nato a Palermo il 21/4/1974 A.7 avverso la sentenza del 01/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. I motivi di ricorso involgono, in vero, un profilo della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità quando risulti sorretto, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione.

Al contrario di quanto si ipotizza nel ricorso la sentenza di appello, ha motivato l'applicazione delle recidiva sottolineando come la il fatto per cui si procede (art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990) è frutto di una stabile dedizione a trarre dall'attività di spaccio proventi illeciti e, quindi, espressivo di maggiore pericolosità sociale, non infrenata dalla condanne precedenti. La sentenza impugnata ha fatto, dunque, corretta applicazione delle regole dettate dalla Corte di legittimità sull'obbligo di specifica motivazione che incombe sul giudice ai fini della concreta determinazione della pena, motivazione che si sottrae a rilievi in sede di legittimità, allorquando il supporto motivazionale sul punto sia aderente ad elementi tratti obiettivamente dalle risultanze processuali e sia, altresì, logicamente corretto senza che sia necessario l'esame di tutti e ciascuno dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle