Ordinanza — n. 39016/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Prestana Giovanni, nato a Palermo il 28/04/1985 avverso la sentenza del 15(02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il primo motivo addirittura vago e indeterminato nel suo contenuto) e costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomenti privi di evidente illogicità richiamando la carenza di elementi ai quali ricondurre il riconoscimento e, anzi, il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato nel frattempo condannato per altro reato dello stesso genere;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 39016/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il primo motivo addirittura vago e indeterminato nel suo contenuto) e costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomenti privi di evidente illogicità richiamando la carenza di elementi ai quali ricondurre il riconoscimento e, anzi, il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato nel frattempo condannato per altro reato dello stesso genere;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Prestana Giovanni, nato a Palermo il 28/04/1985 avverso la sentenza del 15(02/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici (il primo motivo addirittura vago e indeterminato nel suo contenuto) e costituiti da mere doglianze in punto di fatto in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche denegate con argomenti privi di evidente illogicità richiamando la carenza di elementi ai quali ricondurre il riconoscimento e, anzi, il negativo giudizio sulla personalità dell'imputato nel frattempo condannato per altro reato dello stesso genere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembr