Ordinanza — n. 39015/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rizzo Massimiliano, nato a Palermo il 11/06/1977 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 39015/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rizzo Massimiliano, nato a Palermo il 11/06/1977 avverso la sentenza del 03/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023