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Ordinanza — n. 39014/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39014/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39014/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sanfilippo Giuseppe, nato a Alcamo il 26/10/1978 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato e al trattamento punitivo inflittogli e lievemente superiore al minimo edittale (mesi sette di reclusione) in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali a carico dell'imputato facendo corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen, art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 39014/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato e al trattamento punitivo inflittogli e lievemente superiore al minimo edittale (mesi sette di reclusione) in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali a carico dell'imputato facendo corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen.;

Parole chiave

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sanzioni penali indennizzo per carcerazione preventiva riesame dell'entità pena ricusazione del pubblico ministero sanzione disciplinare dell'avvocato pena pecuniaria sospesa

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
art. 133 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Sanfilippo Giuseppe, nato a Alcamo il 26/10/1978 avverso la sentenza del 17/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici in quanto si risolvono in una proposizione meramente assertiva al confronto con le argomentazioni, logicamente ineccepibili, svolte nella sentenza di appello che ha esaminato le risultanze probatorie pervenendo alla conferma della sentenza di primo grado sulla scorta di una motivazione completa e corretta con riguardo all'elemento materiale e psicologico del reato ascritto all'imputato e al trattamento punitivo inflittogli e lievemente superiore al minimo edittale (mesi sette di reclusione) in ragione della gravità della condotta e dei precedenti penali a carico dell'imputato facendo corretta applicazione dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 cod. pen.;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 sette