Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39013/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39013/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39013/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Maria, nata a Legnano il 27/09/1977 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile perché propone censure di mero fatto in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza poiché la condotta si sarebbe risolta in una mera forma di contestazione dell'operato degli agenti, ipotesi alternativa disattesa dai giudici del merito che, sulla base della relazione di servizio, hanno ricostruito una dinamica oppositiva connotata da minacce all'indirizzo degli agenti e tentativi di aggressione fisica ai verbalizzanti e all'operatore chiamato per sequestrare l'auto di proprietà dell'imputata che circolava sprovvista di copertura assicurativa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39013/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La pena, denegate le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili, è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale e aumentata per la continuazione interna, essendo stati minacciati più agenti, che esterna: il motivo di ricorso sull'eccessività della pena risulta, pertanto, generico e manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
minaccia contro le autorità agenti di polizia reati contro la pubblica autorità reato di coazione allegazioni di persecuzione contraddittorie agente provocatore
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Russo Maria, nata a Legnano il 27/09/1977 avverso la sentenza del 15/11/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione a condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 341-bis cod. pen., è inammissibile perché propone censure di mero fatto in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di resistenza poiché la condotta si sarebbe risolta in una mera forma di contestazione dell'operato degli agenti, ipotesi alternativa disattesa dai giudici del merito che, sulla base della relazione di servizio, hanno ricostruito una dinamica oppositiva connotata da minacce all'indirizzo degli agenti e tentativi di aggressione fisica ai verbalizzanti e all'operatore chiamato per sequestrare l'auto di proprietà dell'imputata che circolava sprovvista di copertura assicurativa.

La pena, denegate le circostanze attenuanti generiche in assenza di elementi positivamente apprezzabili, è stata determinata in misura poco superiore al minimo edittale e aumentata per la continuazione interna, essendo stati minacciati più agenti, che esterna: il motivo di ricorso sull'eccessività della pena risulta, pertanto, generico e manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre 2023