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Ordinanza — n. 39009/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39009/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USAI ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 27/03/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U2- \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Usai Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena oltre a quelli già oggetto di concessione della attenuante del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; che nessuna censura risulta essere stata dedotta in sede di gravame in merito alla contestata recidiva ritenuta sub-valente alla attenuante del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39009/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USAI ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 27/03/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U2- \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Usai Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena oltre a quelli già oggetto di concessione della attenuante del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; che nessuna censura risulta essere stata dedotta in sede di gravame in merito alla contestata recidiva ritenuta sub-valente alla attenuante del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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riesame della rendita AI affezioni psichiche esame di cassazione nuova perizia psichiatrica disturbo depressivo ricorrente cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: USAI ALESSANDRO nato a CAGLIARI il 27/03/1997 avverso la sentenza del 30/11/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; U2- \ visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Usai Alessandro; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena oltre a quelli già oggetto di concessione della attenuante del vizio parziale di mente con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata; che nessuna censura risulta essere stata dedotta in sede di gravame in merito alla contestata recidiva ritenuta sub-valente alla attenuante del vizio parziale di mente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/