Ordinanza — n. 39008/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADID MOURAD nato a FOGGIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jadid Mourad; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena tenuto conto dei plurimi, gravi e specifici precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39008/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 62-bis cod. pen. è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena tenuto conto dei plurimi, gravi e specifici precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JADID MOURAD nato a FOGGIA il 05/11/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Jadid Mourad; OSSERVA Ritenuto che il motivo del ricorso con cui si censura l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. è generico nella parte in cui non si confronta con la decisione che ha rilevato come non sussistessero altri elementi positivi da valorizzare ai fini della congrua determinazione della pena tenuto conto dei plurimi, gravi e specifici precedenti penali; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/