Ordinanza — n. 39007/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO GIUSEPPE nato a BARLETTA il 12/09/2000 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; % visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Fazio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione quanto a presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. pen. è inammissibile, sia perché motivo non dedotto in sede di gravame allorché si è fatta questione di trattamento sanzionatorio, sia perché motivo privo di una effettiva censura essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. pen; Ordinanza — n. 39007/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 129 cod. pen. è inammissibile, sia perché motivo non dedotto in sede di gravame allorché si è fatta questione di trattamento sanzionatorio, sia perché motivo privo di una effettiva censura essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FAZIO GIUSEPPE nato a BARLETTA il 12/09/2000 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; % visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di De Fazio Giuseppe; OSSERVA Ritenuto che il ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione quanto a presupposti per l'applicazione dell'art. 129 cod. pen. è inammissibile, sia perché motivo non dedotto in sede di gravame allorché si è fatta questione di trattamento sanzionatorio, sia perché motivo privo di una effettiva censura essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1