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Ordinanza — n. 39006/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39006/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39006/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID YOUSSEF nato il 20/07/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Said Youssef; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è si contesta la quantificazione della pena base risulta manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato, sia allorché ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quando ha ritenuto esistente la recidiva, la gravità del fatto essendo al riguardo esplicito il penultimo periodo pag. 5 della sentenza; che il trattamento sanzionatorio, specie con riferimento alla quantificazione della pena base, risulta determinato con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche osservando quali fossero le ragioni del diniego ritenute preponderanti rispetto a quella prospettate dal ricorrente; che quanto sopra evidenziato in ordine alla gravità del reato esclude la dedotta "lieve entità" del fatto genericamente invocata in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39006/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 5 della sentenza; che il trattamento sanzionatorio, specie con riferimento alla quantificazione della pena base, risulta determinato con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche osservando quali fossero le ragioni del diniego ritenute preponderanti rispetto a quella prospettate dal ricorrente; che quanto sopra evidenziato in ordine alla gravità del reato esclude la dedotta "lieve entità" del fatto genericamente invocata in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pagamento dell'ammenda condono delle spese procedurali attenuazione della pena controllo della commisurazione della pena restituzione dei sussidi statali impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAID YOUSSEF nato il 20/07/1992 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Said Youssef; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è si contesta la quantificazione della pena base risulta manifestamente infondato avendo la Corte di appello evidenziato, sia allorché ha escluso la concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia quando ha ritenuto esistente la recidiva, la gravità del fatto essendo al riguardo esplicito il penultimo periodo pag. 5 della sentenza; che il trattamento sanzionatorio, specie con riferimento alla quantificazione della pena base, risulta determinato con valutazione in fatto non sindacabile in sede di legittimità; rilevato che la Corte di appello ha correttamente motivato in ordine alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche osservando quali fossero le ragioni del diniego ritenute preponderanti rispetto a quella prospettate dal ricorrente; che quanto sopra evidenziato in ordine alla gravità del reato esclude la dedotta "lieve entità" del fatto genericamente invocata in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i