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Ordinanza — n. 39005/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39005/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39005/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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quanto alla dedotta provocazione che avrebbe dato causa alla condotta violenta, ha smentito il dato sulla base di quanto affermato dall'altro operante e dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali da cui emergeva che i pubblici ufficiali erano stati costretti ad effettuare la perquisizione e l'identificazione del ricorrente nei locali della caserma, così escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 393-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39005/2023 — snpen · Corte di Cassazione: quanto alla dedotta intellegibilità del certificato medico redatto dai sanitari che lo stesso fosse invece ben comprensibile; osservato che inammissibile risulta la genericamente invocata applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché la Corte di appello ha apprezzato la non scarsa offensività del fatto (pag. 5, secondo periodo, seppure resa per differente fine), sia perché non dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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assistenza ulteriore reato di coazione peggioramento di uno stato anteriore atto sessuale con un detenuto attitudine all'integrazione provvedimento sanitario d'integrazione

Disposizioni normative citate

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art. 393-bis cod. pen
art. 131-bis cod. pen
quanto alla dedotta intellegibilità del certificato medico redatto dai sanitari che lo stesso fosse invece ben comprensibile; osservato che inammissibile risulta la genericamente invocata applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANCUBA MARONG nato il 01/01/1997 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Yancuba Marong; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi di ricorso risultano riproduttivi di censure già confutate con corretti riferimenti in fatto e diritto dalla Corte di appello che:

1) quanto alla dedotta provocazione che avrebbe dato causa alla condotta violenta, ha smentito il dato sulla base di quanto affermato dall'altro operante e dalla complessiva valutazione delle emergenze processuali da cui emergeva che i pubblici ufficiali erano stati costretti ad effettuare la perquisizione e l'identificazione del ricorrente nei locali della caserma, così escludendo la sussistenza dell'esimente di cui all'art. 393-bis cod. pen.;

2) quanto alla dedotta intellegibilità del certificato medico redatto dai sanitari che lo stesso fosse invece ben comprensibile; osservato che inammissibile risulta la genericamente invocata applicazione in sede di legittimità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sia perché la Corte di appello ha apprezzato la non scarsa offensività del fatto (pag. 5, secondo periodo, seppure resa per differente fine), sia perché non dedotta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il