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Ordinanza — n. 39004/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 39004/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39004/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARO EMANUELA nato a FOLIGNO il 29/12/1964 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fusaro Emanuela; OSSERVA rilevato che declinati in fatto e manifestamente infondati risultano i primi due motivi con cui si contesta la responsabilità in ordine ai delitti di calunnia e falso fondata sul completo e corretto esame delle risultanze processuali specie nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza che i plurimi atti allegati in sede giudiziaria onde evitare la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale erano chiaramente finalizzati ad accusare di falso gli operanti che avevano effettuato i controlli, accertando la presenza di personale irregolare in percentuale tale da far applicare la sospensione dell'attività; che la falsa accusa degli operanti e la redazione di dichiarazioni sostitutive rivelatesi false in quanto smentite dai militari intervenuti per gli accertamenti testi di polizia era finalizzato a contrastare; rilevato che adeguata risulta la motivazione in merito alla ritenuta congrua quantificazione della pena complessivamente determinata a cagione della spregiudicatezza con cui veniva reiteratamente esternata l'accusa nei confronti dei militari in scritti destinati all'autorità giudiziaria; che, come rilevato dalla Corte di appello, nessuna ragione veniva indicata nei motivi di gravame a sostegno della richiesta di riduzione della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 13 dei motivi di appello ove si accenna a non esplicitato "comportamento dell'imputato nel corso del processo"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 39004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 13 dei motivi di appello ove si accenna a non esplicitato "comportamento dell'imputato nel corso del processo"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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denuncia penale perseguimento penale per diffamazione procedura di revisione penale attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FUSARO EMANUELA nato a FOLIGNO il 29/12/1964 avverso la sentenza del 31/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fusaro Emanuela; OSSERVA rilevato che declinati in fatto e manifestamente infondati risultano i primi due motivi con cui si contesta la responsabilità in ordine ai delitti di calunnia e falso fondata sul completo e corretto esame delle risultanze processuali specie nella parte in cui la Corte di appello ha messo in evidenza che i plurimi atti allegati in sede giudiziaria onde evitare la sanzione della chiusura dell'esercizio commerciale erano chiaramente finalizzati ad accusare di falso gli operanti che avevano effettuato i controlli, accertando la presenza di personale irregolare in percentuale tale da far applicare la sospensione dell'attività; che la falsa accusa degli operanti e la redazione di dichiarazioni sostitutive rivelatesi false in quanto smentite dai militari intervenuti per gli accertamenti testi di polizia era finalizzato a contrastare; rilevato che adeguata risulta la motivazione in merito alla ritenuta congrua quantificazione della pena complessivamente determinata a cagione della spregiudicatezza con cui veniva reiteratamente esternata l'accusa nei confronti dei militari in scritti destinati all'autorità giudiziaria; che, come rilevato dalla Corte di appello, nessuna ragione veniva indicata nei motivi di gravame a sostegno della richiesta di riduzione della pena e della concessione delle circostanze attenuanti generiche (pag. 13 dei motivi di appello ove si accenna a non esplicitato "comportamento dell'imputato nel corso del processo"); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis