Ordinanza — n. 39002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA DOMENICO STEFANO nato a CATANIA il 27/12/1984 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fisichella Domenico Stefano; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente la responsabilità per la scarsa rilevanza dell'allontanamento risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura (in sede di gravame tesa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non oggetto di specifica censura in sede di ricorso) confutata dalla Corte di appello che ha anche osservato come il ricorrente fosse stato visto insieme a un venditore ambulante, posizionatosi nei pressi del portone dell'immobile ove era ubicata l'abitazione, gravato da plurimi precedenti penali e da avviso orale del Questore di Catania; rilevato che generica risulta la deduzione con cui si invoca l'applicazione dell'art. 47-sexies O.P. alla luce della corretta confutazione della Corte di appello che ha rappresentato come la detenzione domiciliare del ricorrente fosse stata disposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, 0.P., ipotesi non ricompresa nella disciplina della norma richiamata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 39002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. non oggetto di specifica censura in sede di ricorso) confutata dalla Corte di appello che ha anche osservato come il ricorrente fosse stato visto insieme a un venditore ambulante, posizionatosi nei pressi del portone dell'immobile ove era ubicata l'abitazione, gravato da plurimi precedenti penali e da avviso orale del Questore di Catania; rilevato che generica risulta la deduzione con cui si invoca l'applicazione dell'art. 47-sexies O.P. alla luce della corretta confutazione della Corte di appello che ha rappresentato come la detenzione domiciliare del ricorrente fosse stata disposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, 0.P., ipotesi non ricompresa nella disciplina della norma richiamata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FISICHELLA DOMENICO STEFANO nato a CATANIA il 27/12/1984 avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Fisichella Domenico Stefano; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura complessivamente la responsabilità per la scarsa rilevanza dell'allontanamento risulta manifestamente infondato e riproduttivo di censura (in sede di gravame tesa al riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non oggetto di specifica censura in sede di ricorso) confutata dalla Corte di appello che ha anche osservato come il ricorrente fosse stato visto insieme a un venditore ambulante, posizionatosi nei pressi del portone dell'immobile ove era ubicata l'abitazione, gravato da plurimi precedenti penali e da avviso orale del Questore di Catania; rilevato che generica risulta la deduzione con cui si invoca l'applicazione dell'art. 47-sexies O.P. alla luce della corretta confutazione della Corte di appello che ha rappresentato come la detenzione domiciliare del ricorrente fosse stata disposta ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-bis, 0.P., ipotesi non ricompresa nella disciplina della norma richiamata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i