Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual correlation to the lower court decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Mistretta Simone inadmissible due to the generic nature of the grounds raised. The appellant alleged defects in the Palermo Court of Appeal's November 2022 judgment but failed to provide specific arguments linking his claims to the actual reasoning of the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity required for admissibility under established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.c.; Art. 361 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to establish a specific correlation between the alleged errors in the lower decision and the arguments presented by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISTRETTA SIMONE nato a PALERMO il 12/03/1982 avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mistretta Simone; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge quanto alla sentenza impugnata sono generici poiché privi di una effettiva censura nei confronti della decisione essendo gli stessi meramente evocativi dei vizi enunciati; osservato che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/