Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 39000/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for repeated minor offenses lacking non-prosecution grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 39000/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonino Ragaccio inadmissible, upholding the lower court's conviction for two instances of minor breach of peace. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the court found his conduct, involving drinking with others and failing to answer the doorbell, constituted sufficiently offensive violations. Consequently, the court rejected the request for generic or specific mitigating circumstances and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 385 cod. pen.: The court may reject a plea for non-prosecution when repeated minor violations demonstrate sufficient offensiveness, and specific statutory mitigating circumstances remain inapplicable if the factual context precludes their application.

Parole chiave

Generato dall'IA
non-prosecution plea minor offenses breach of peace mitigating circumstances inadmissible appeal penal code provisions court costs reati seriali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 385, fourth comma, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAGACCIO ANTONINO nato a CANICATTI' il 03/11/1984 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Ragaccio Antonino; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui è si contesta la responsabilità in ordine alle due ipotesi di evasione che hanno visto il ricorrente - in una occasione - intrattenersi in compagnia di altre tre persone di cui due con precedenti penali a bere della birra al di fuori del portone dell'immobile della abitazione e - in altra occasione - non rintracciato al momento del controllo non avendo risposto nonostante il prolungato suono del citofono, funzionante in quanto udito dall'operante, risulta generico e riproduttivo di analoga censura confutata con correttezza dalla Corte territoriale che ne ha messo in evidenza la inconsistenza; rilevato che proprio le modalità della sopra descritta condotta integrante, in breve lasso di tempo, plurime identiche violazioni faceva ritenere la stessa non scarsamente offensiva tanto da far escludere la possibilità di applicare la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. di cui al secondo motivo di ricorso; ritenuto che adeguata risulta altresì la motivazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto di confermare il trattamento sanzionatorio del Tribunale ritenuto congruo escludendo, sia la possibilità di concedere le attenuanti generiche che l'attenuante di cui all'art. 385, quarto comma, cod. pen. che per costante giurisprudenza non è applicabile alla condotta per come accertata tenuto conto che in un caso il rientro in abitazione risulta inconferente, mentre nella seconda ipotesi non era noto neppure il momento del rientro rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de