Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Trubia Davide inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued against a finding of liability for car repair on the sidewalk and claimed lack of reasoning regarding recidivism, but these points were deemed generic and already refuted by the Court of Appeal. The court rejected the appeal because the arguments merely repeated those from the lower court's decision without providing new evidence or substantive legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is based on generic arguments identical to those in the prior judgment or lacks sufficient motivation to alter the previous decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRUBIA DAVIDE nato a GELA il 05/07/1988 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Trubia Davide; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità risulta generico e riproduttivo di identica censura formulata in sede di gravame e correttamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la riparazione dell'auto sul marciapiede prospiciente l'abitazione costituiva condotta di evasione dovendosi escludere che detto luogo potesse costituire pertinenza dell'immobile come apoditticamente affermato; rilevato che il secondo motivo con cui si censura la mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta recidiva è manifestamente infondato, tenuto conto che il motivo di appello, invero generico (si legge nell'atto di appello:
«per le stesse ragioni di cui sopra, nonché in considerazione degli indici probatori, così come evidenziati in sentenza, avrebbe dovuto escludere la recidiva, non potendo detto fatto "esprimere una propensione a delinquere", espressione questa meramente asseriva [testuale] e congetturale»), di scarsa intellegibilità ed esclusivamente teso a rimarcare la scarsa offensività del fatto commesso dal ricorrente, risulta adeguatamente smentito dalla Corte di appello che ha escluso - appunto - la tenue offensività della condotta, al contempo esprimendo un giudizio negativo sulla personalità del ricorrente proprio per giustificare l'adeguatezza del bilanciamento operato in termini di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche con la recidiva contestata (chiaro il cenno ai precedenti con particolare riferimento a quello per evasione); che, pertanto, la risposta della Corte di appello risulta funzionale al non pregevole motivo dedotto in sede di gravame; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de