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Ordinanza — n. 38995/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38995/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38995/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rolla Alessandro, nato a Messina il 11/09/1994 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati sia con riferimento alla rinnovazione istruttoria (affatto necessaria, tenuto conto delle ragioni della decisione) che per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la Corte di appello ha ritenuto non suscettibili di un giudizio di particolare tenuità le ragioni allegate dall'imputato a giustificazione del mancato rientro in istituto al termine del permesso ottenuto, in relazione alla condanna per evasione;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 38995/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen. poiché, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la Corte di appello ha ritenuto non suscettibili di un giudizio di particolare tenuità le ragioni allegate dall'imputato a giustificazione del mancato rientro in istituto al termine del permesso ottenuto, in relazione alla condanna per evasione;

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate verosimiglianza dei motivi d'asilo difetto di motivazione insufficienza di prove allegazione motivata allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Rolla Alessandro, nato a Messina il 11/09/1994 avverso la sentenza del 08/02/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi manifestamente infondati sia con riferimento alla rinnovazione istruttoria (affatto necessaria, tenuto conto delle ragioni della decisione) che per la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. poiché, con argomentazioni non manifestamente illogiche, la Corte di appello ha ritenuto non suscettibili di un giudizio di particolare tenuità le ragioni allegate dall'imputato a giustificazione del mancato rientro in istituto al termine del permesso ottenuto, in relazione alla condanna per evasione;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 settembre