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Ordinanza — n. 38869/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38869/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38869/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASE SORIN ALEXANDRU nato il 14/07/1980 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Tanase Sorín Akexandru ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Udine in ordine ai reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per avere il Giudice pronunciato sentenza dì applicazione pena disattendendo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, è inammissibile per mancanza di interesse, essendo stata comunque irrogata la pena richiesta dall'imputato; Considerato che la sentenza impugnata, infatti, dà atto che gli «imputati presenti hanno rinnovato istanza di applicazione pena nella misura e secondo il calcolo analiticamente riportato in epigrafe», altresì indicando la quantità di pena, e che «le contestazioni nel merito delle accuse sono state sollevate dalla difesa solo in via subordinata al mancato accoglimento dell'istanza di applicazione pena» e che, «anche volendo procedere ad una rapida delibazione delle stesse (come doveroso ai sensi dell'art 129 c.p.p. appunto), non emerge con evidenza la loro fondatezza»;

Regesto Legislator

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art 129 c.p; Ordinanza — n. 38869/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena errore nella commisurazione della pena proporzionalità della pena attenuazione libera della pena sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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art 129 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANASE SORIN ALEXANDRU nato il 14/07/1980 avverso la sentenza del 11/01/2023 del GIP TRIBUNALE di UDINEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tanase Sorín Akexandru ricorre avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale dì Udine in ordine ai reati allo stesso ascritti. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge per avere il Giudice pronunciato sentenza dì applicazione pena disattendendo l'ordinanza ammissiva del rito abbreviato, è inammissibile per mancanza di interesse, essendo stata comunque irrogata la pena richiesta dall'imputato; Considerato che la sentenza impugnata, infatti, dà atto che gli «imputati presenti hanno rinnovato istanza di applicazione pena nella misura e secondo il calcolo analiticamente riportato in epigrafe», altresì indicando la quantità di pena, e che «le contestazioni nel merito delle accuse sono state sollevate dalla difesa solo in via subordinata al mancato accoglimento dell'istanza di applicazione pena» e che, «anche volendo procedere ad una rapida delibazione delle stesse (come doveroso ai sensi dell'art 129 c.p.p. appunto), non emerge con evidenza la loro fondatezza»;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna Il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 y L d l n 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente