Ordinanza — n. 38868/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAJ DESANTO nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Karaj Desanto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Albano Laziale, il 26/05/2022). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 391 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38868/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Albano Laziale, il 26/05/2022). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KARAJ DESANTO nato il 17/06/1992 avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Karaj Desanto ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Velletri per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Albano Laziale, il 26/05/2022). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 178, comma 1, lett.
c) e 185 cod. proc. pen., per nullità del decreto di convalida dell'arresto e nullità derivata degli atti successivi) è manifestamente infondato, proprio alla luce della motivazione della sentenza sul punto (p.
3) che ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui, per l'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di cui all'art. 391 cod. proc. pen., a differenza di quanto è disposto per l'udienza preliminare e per il dibattimento, non è prevista la facoltà dell'imputato di rendere, alternativamente o congiuntamente all'interrogatorio, spontanee dichiarazioni (Sez. F, Sentenza n. 1 del 16/08/2002, dep. 2003, Orlando, Rv. 223483 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il