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Ordinanza — n. 38865/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38865/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38865/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Passaquindici Nicola ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, preso atto della rinuncia all'impugnazione dallo stesso personalmente formulata in udienza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole de reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.

Regesto Legislator

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art. 9 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38865/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.

Parole chiave

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irresponsabilità rinuncia alla motivazione motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate errore scusabile ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 9 cod. proc. pen
Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASSAQUINDICI NICOLA nato a BARI il 15/01/1987 avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Passaquindici Nicola ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bari che, preso atto della rinuncia all'impugnazione dallo stesso personalmente formulata in udienza, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nei confronti della pronuncia del Tribunale di Bari che, all'esito di giudizio abbreviato, lo aveva dichiarato colpevole de reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Bari, 11/10/2021). Ritenuto che il motivo dedotto (violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 cod. proc. pen.) è del tutto generico.

Invero, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di immediata declaratoria di una causa di non punibilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto adottare la pronuncia liberatoria dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (Sez. 2, n. 36870 del 17/04/2018, Di Sarno e altri, Rv. 273431 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente 1'