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Ordinanza — n. 38863/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38863/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38863/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHECA MASSIMILIANO nato a CIVITAVECCHIA il 01/07/1970 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Bacheca Massimiliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Velletri per i reati, compiuti in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, di cui agli artt. 73, commi 1 e 3 (capo A) e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), in Pomezia, il 22/0572021. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa trattazione del motivo di appello volto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al capo B) risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello.

Regesto Legislator

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art. 114 cod. pen; Ordinanza — n. 38863/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, commi 1 e 3 (capo A) e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), in Pomezia, il 22/0572021. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa trattazione del motivo di appello volto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al capo B) risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello.

Parole chiave

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partecipazione alla procedura azione parziale allegazioni insufficientemente motivate declinatoria di competenza ritiro della domanda capacità civile limitata

Disposizioni normative citate

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art. 114 cod. pen
Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa trattazione del motivo di appello volto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHECA MASSIMILIANO nato a CIVITAVECCHIA il 01/07/1970 avverso la sentenza del 19/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Bacheca Massimiliano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Roma che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Velletri per i reati, compiuti in concorso con altri soggetti separatamente giudicati, di cui agli artt. 73, commi 1 e 3 (capo A) e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo B), in Pomezia, il 22/0572021. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (omessa trattazione del motivo di appello volto al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. in relazione al capo B) risulta proposto per la prima volta in questa sede di legittimità, non essendo stato dedotto nell'atto di appello.

Deve, sul punto, ricordarsi che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione (così, ex mu/tis, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01). In proposito si è affermato che, dal combinato disposto dagli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., è ricavabile la regola che non possano formare oggetto di ricorso in Cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, a meno che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello, evenienze, queste, non ricorrenti nel caso in esame.

La ratio di tale principio risiede nella necessità di evitare che possa sempre essere dedotto un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non sottoposto al controllo della Corte di appello, in quanto non devoluto con l'impugnazione (Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv.256631- 01). Dalla lettura di tali disposizioni in combinato con l'art. 609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince l'inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 255577- 01;

Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, Roccetti, Rv.235504- 01; Sez.1„ n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, Etzi ed altro, Rv.196414- 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 20