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Ordinanza — n. 38862/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38862/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38862/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREANI LUCA nato a RECANATI il 05/01/1983 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; )2)/ Andreani Luca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Potenza Picena, dal 2016 al mese di giugno 2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per la mancata configurabilità del comma 5 medesimo articolo) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38862/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno d_e_"-. za pe.veguW(pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione condono delle spese procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale ammende per infrazione procedurale cognizione del ricorso per cassazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREANI LUCA nato a RECANATI il 05/01/1983 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; )2)/

MOTIVI DELLA DECISIONE

Andreani Luca ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Ancona che ha confermato la pronuncia di condanna, resa in esito a giudizio abbreviato dal Tribunale di Macerata per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Potenza Picena, dal 2016 al mese di giugno 2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90 e vizio di motivazione per la mancata configurabilità del comma 5 medesimo articolo) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e da enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità;

Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno d_e_"-. za pe.veguW(pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore nresi