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Ordinanza — n. 38861/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38861/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38861/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE OTELLO nato a PESCARA il 04/11/1937 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cipollone Otello ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Pescara il 05/10/2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione della legge penale e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 38861/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Pescara il 05/10/2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione della legge penale e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione istanza di revisione penale riesame dell'entità pena remissione della pena verosimiglianza dei motivi d'asilo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIPOLLONE OTELLO nato a PESCARA il 04/11/1937 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUlLA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Cipollone Otello ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pescara per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Pescara il 05/10/2018). Ritenuto che il motivo sollevato (errata applicazione della legge penale e/o mancanza o manifesta illogicità della motivazione) non è consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente