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Ordinanza — n. 38860/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38860/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38860/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLOUM ABDELHAMID nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Selloum Abdelhamid ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia ci condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Avezzano, il 24/06/2019). Ritenuto che il motivo sollevato (motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato) non é consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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artt. 110 cod. pen; Ordinanza — n. 38860/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Avezzano, il 24/06/2019). Ritenuto che il motivo sollevato (motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato) non é consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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audizione o interrogatorio registrazione clandestina di conversazioni prove acquisite illegalmente assenza di persecuzione protezione delle comunicazioni corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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artt. 110 cod. pen
Selloum Abdelhamid ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia ci condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELLOUM ABDELHAMID nato il 16/11/1989 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Selloum Abdelhamid ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia ci condanna del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Avezzano per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Avezzano, il 24/06/2019). Ritenuto che il motivo sollevato (motivazione apparente e manifestamente illogica con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato) non é consentito in questa sede, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; Considerato, inoltre, che i vizi sollevati non emergono affatto dal provvedimento impugnato, il quale dà ampiamente conto delle ragioni a sostegno del giudizio di colpevolezza del prevenuto (pp. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente