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Ordinanza — n. 38859/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38859/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38859/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BEY MOHAMED ATEF nato il 29/03/1983 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; tk udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; y El Bey Mohamed Atef ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Verona, il 27/01/2021). Ritenuto che, rispetto alla doglianza sollevata con il presente ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 99 cod. pen.), la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata avendo la stessa tenuto conto del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità (P. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 99 cod. pen; Ordinanza — n. 38859/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Verona, il 27/01/2021). Ritenuto che, rispetto alla doglianza sollevata con il presente ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 99 cod. pen.), la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata avendo la stessa tenuto conto del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità (P. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione revisione della sentenza penale inadempimento reiterato riesame dell'entità pena sanzioni penali

Disposizioni normative citate

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art. 99 cod. pen
Ritenuto che, rispetto alla doglianza sollevata con il presente ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 99 cod. pen.), la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata avendo la stessa tenuto conto del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità (P.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL BEY MOHAMED ATEF nato il 29/03/1983 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; tk udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; y

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Bey Mohamed Atef ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Verona per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Verona, il 27/01/2021). Ritenuto che, rispetto alla doglianza sollevata con il presente ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo all'art. 99 cod. pen.), la motivazione della sentenza impugnata è del tutto adeguata avendo la stessa tenuto conto del dato normativo e della consolidata giurisprudenza di legittimità (P. 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente