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Ordinanza — n. 38858/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 38858/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 38858/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGLIERI ANNA RITA nato a BARI il 07/11/1978 avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di BARIdato av/ds.o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Roglieri Anna Rita ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Bari, 11/01/2023). Deduce violazione di legge per mancanza di motivazione; Il ricorso oltre ad essere generico è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 38858/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Bari, 11/01/2023). Deduce violazione di legge per mancanza di motivazione; Il ricorso oltre ad essere generico è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso di annullamento posizione della vittima caso di rigore personale deposizione inattendibile testimonianza della vittima diritto a un difensore

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
Roglieri Anna Rita ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROGLIERI ANNA RITA nato a BARI il 07/11/1978 avverso la sentenza del 13/01/2023 del TRIBUNALE di BARIdato av/ds.o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Roglieri Anna Rita ricorre personalmente avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Bari per il delitto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (accertato in Bari, 11/01/2023). Deduce violazione di legge per mancanza di motivazione; Il ricorso oltre ad essere generico è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente